Tutti gli assistenti sociali sono tenuti a conseguire i crediti formativi stabiliti per il triennio, fatta salva la possibilità di una riduzione nelle seguenti condizioni:
- per i neo iscritti l’obbligo decorre dall’anno solare successivo a quello di iscrizione;
- per chi è nelle condizioni di chiedere l’esonero dall’obbligo formativo per i seguenti motivi: a) maternità/paternità, adozione/ affido per un periodo massimo di dodici mesi; b) grave malattia o infortunio; c) interruzione dell’attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi; d) interruzione dell’attività professionale per trasferimento all’estero per un periodo non inferiore a sei mesi; e) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore
- per i pensionati.
Ad eccezione dei neo-iscritti, l’esonero totale o parziale dell’obbligo formativo è riconosciuto su istanza dell’iscritto tramite compilazione della richiesta dalla propria area riservata, nei termini previsti dal regolamento, allegando autocertificazione con firma autografa (valida, senza distinzioni, per tutte le motivazioni di esonero).
La richiesta di esonero verrà valutata dalla Commissione Formazione e il parere espresso dalla Commissione verrà successivamente portato in Consiglio per l’approvazione. Al termine dell’iter, la segreteria comunicherà l’esito all’interessato.
N.B. In caso di mancato caricamento degli allegati richiesti nell’area riservata la Commissione esprimerà un diniego e l’iscritto dovrà procedere alla presentazione di una nuova istanza.
Tutte le informazioni sono contenute nel nuovo Regolamento (Scheda 6).