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CROAS Lombardia > Formazione continua > Formazione Continua obbligatoria > Supervisione

Supervisione

Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-23 ha stabilito che la Supervisione del personale dei servizi sociali è un Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS) da garantire su tutto il territorio nazionale.

Aver inserito la Supervisione tra i LEPS è un grande risultato per la professione, atteso da anni. Una condizione importante per offrire al personale dei servizi sociali, assistenti sociali in primis, quel “supporto alla globalità dell’intervento professionale”, quell’accompagnamento al “processo di pensiero” e “rivisitazione dell’azione professionale” necessario a “sostenere e promuovere l’operatività complessa, coinvolgente, difficile degli operatori” (pag. 54 Piano nazionale).

Come accreditare i percorsi di supervisione

La supervisione è una delle attività formative che possono essere accreditate ai fini della formazione continua degli assistenti sociali, ma è necessario che gli enti formativi seguano le indicazioni contenute nel Regolamento (pag. 14).

Ecco la sintesi delle indicazioni principali:

  1. gli assistenti sociali che partecipano a percorsi di supervisione con il ruolo di supervisionati hanno il riconoscimento dei crediti SOLO se il percorso di supervisione è stato accreditato ex ante dall’ente formatore. Inoltre, come sempre, anche per questo tipo di attività occorre che l’assistente sociale sia presente all’80% del tempo totale.
  2. l’ente che presenta la richiesta di accreditamento deve fare richieste separate per ogni tipologia di supervisione. Infatti, ciascuna tipologia prevede una diversa attribuzione di crediti e un diverso numero massimo di crediti per il triennio.
    Ricordiamo che i tre tipi di supervisione previsti dal Regolamento per la Formazione Continua sono:
    a) individuale,
    b) gruppo monoprofessionale (solo aa.ss.) con supervisore a.s.,
    c) altro (gruppo multiprofessionale con supervisore as, gruppo monoprofessionale con supervisore non as, gruppo multiprofessionale con supervisore non as).
  3. per la supervisione individuale l’ente deve accreditare l’unità minima fruibile da ogni singolo assistente sociale. Se in un Ambito territoriale gli assistenti sociali possono fruire di incontri individuali di 1 ore, l’unità minima è 1 ora. Se invece l’Ufficio di Piano ha previsto che la supervisione individuale si sviluppi su micro-percorsi di 3 incontri da 2 ore l’uno, l’unità minima è 6 ore. A questo evento viene riconosciuto un ID che sarò lo stesso per ogni partecipante, anche se l’evento si svolgerà ovviamente in giorni e orari diversi per ogni assistente sociale.
    Se ogni assistente sociale può fruire di più supervisioni individuali, l’ente dovrà creare più ID (es. ID 12345 “Prima supervisione individuale”, ID 12346 “Seconda supervisione individuale”, ecc.)
    Analogamente, se ogni assistente sociale può scegliere tra incontri di 1 ora e incontri da 2 ore, l’ente dovrà creare due ID (es. ID 12340 “Supervisione individuale di 1 ora”, ID 12341 “Supervisione individuale di 2 ore”.
    L’unica differenza è se la supervisione è effettuata in presenza oppure on line. Nel primo caso, l’ente rilascia un attestato e il caricamento sull’area riservata dalla piattaforma CNOAS è cura dell’assistente sociale supervisionato (oppure, in caso di rilevazione presenze con tessera sanitaria, il caricamento in piattaforma CNOAS avviene in automatico). Nel secondo caso, l’ente registra le presenze su un apposito file excel e lo trasmette alla Segreteria dell’Ordine per il caricamento sulla piattaforma del CNOAS.
    Sottolineiamo ancora una volta che la supervisione individuale e, appunto, individuale e quindi non può essere svolta in piccolo gruppo.
  4. per la supervisione di gruppo, se un medesimo ente organizza lo stesso tipo di supervisione con le stesse modalità e lo stesso Supervisore, ma rivolgendolo a gruppi di operatori diversi, è sufficiente accreditare solo un percorso e considerare quelli successivi come repliche del primo. Per esempio: l’Ufficio di Piano “XX” organizza un percorso di supervisione di gruppo con il Supervisore YY che prevede x incontri di x ore a partire dal giorno x per gli assistenti sociali dell’area anziani e poi per gli assistenti sociali dell’area adulti; il secondo percorso di supervisione viene considerata una replica del primo, anche se i contenuti portati dai partecipanti saranno ovviamente inerenti a due aree diverse. Nel programma occorrerà specificare che le modalità e la durata del percorso sono le stesse e specificare quali sono i diversi destinatari delle repliche.
    Attenzione però a non confondere le tipologie di supervisione! Per essere considerata una replica, occorre che la tipologia sia la stessa (quindi o la tipologia b “gruppo monoprofessionale con supervisore as” oppure la tipologia c).
    Come già indicato nel punto precedente, l’unica differenza è se la supervisione è effettuata in presenza oppure on line. Nel primo caso, l’ente rilascia un attestato e il caricamento sull’area riservata dalla piattaforma CNOAS è cura dell’assistente sociale supervisionato. Nel secondo caso, l’ente registra le presenze su un apposito file excel e lo trasmette alla Segreteria dell’Ordine per il caricamento sulla piattaforma del CNOAS.
  5. chi svolge il ruolo di supervisore (NON di supervisionato) può richiedere il riconoscimento dei crediti per questa attività lavorativa presentando richiesta ex post.

Come faccio a sapere se il percorso di supervisione è stato accreditato?

Una volta che l’agenzia formativa ha caricato la richiesta di accreditamento sul portale, la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione Continua deve analizzare l’istanza e proporre l’approvazione o il diniego al Consiglio dell’Ordine, che si riunisce una volta al mese. Solo dopo che l’istanza è stata approvata o diniegata dal Consiglio la segreteria invia all’agenzia formativa un’email con l’esito della procedura.

Queste sono le principali indicazioni per gli enti formatori e gli assistenti sociali. Di seguito spieghiamo il ruolo della Fondazione Nazionale nel supporto all’implementazione di questo Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali.

Chi è tenuto alla supervisione?

La Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali, contenuta del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, indica tra i destinatari del LEPS Supervisione gli “Assistenti sociali impiegati nei servizi sociali dell’Ambito territoriale e altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali (psicologi, educatori professionali, pedagogisti, educatori pedagogici, ecc)” (pag. 56). Questa indicazione è specificata anche nello Strumento di accompagnamento all’implementazione della Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali (pag. 17).
Sempre nello “Strumento di accompagnamento all’implementazione della Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali”, viene fornito un approfondimento sul tema del LEPS Supervisione come diritto-dovere del professionista, in particolare a pag. 25 dove si cita “in quanto livello essenziale è un obbligo per l’ente datore di lavoro e un diritto-dovere per il professionista. La supervisione si connota come un diritto-dovere per il professionista sia quando le funzioni di servizio sociale professionale sono espletate in forma diretta dall’Ambito, sia quando le stesse sono gestite in forma esternalizzata […], oltre all’approfondimento contenuto nei paragrafi 1.2 e 1.3 dello stesso Strumento.
Per ottemperare l’obbligo, il professionista assistente sociale deve svolgere la supervisione monoprofessionale di gruppo (circa 16 ore all’anno) e la supervisione monoprofessionale individuale.
I crediti previsti dal Regolamento per la formazione continua (pagg. 13-14) sono diversi a seconda del tipo di supervisione:
1) Partecipazione ad incontri individuali di supervisione professionale condotti da assistente sociale supervisore: 2 crediti per ogni ora di supervisione (il 50% deontologici), fino a un massimo di 20 crediti nel triennio
2) Partecipazione ad incontri di supervisione professionale rivolti a gruppi mono professionali: 1 crediti per ogni ora di supervisione (il 30% deontologici), fino a un massimo di 45 crediti nel triennio
3) Partecipazione ad incontri di supervisione professionale condotti da assistenti sociali e no rivolti a gruppi multiprofessionali: 1 crediti per ogni ora di supervisione (il 15% deontologici), fino a un massimo di 20 crediti nel triennio
Il caricamento dei crediti sulla propria area riservata della piattaforma CNOAS è come per tutti gli altri corsi di formazione: nel caso di rilevazione tramite tessera sanitaria, il caricamento avviene in automatico; nel caso di rilevazione tramite foglio firme, deve essere il singolo assistente sociale a inserire l’ID nella propria area riservata (> inserisci corso), nel caso di supervisione on line è il supervisore / l’ente formativo che manda il file con le presenze alla nostra segreteria per il caricamento.

Il supporto della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali

Il Piano sociale nazionale ha previsto che la supervisione venga finanziata in modo strutturale attraverso il Fondo Sociale Nazionale. In questa fase di partenza, verranno utilizzate anche le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali (FNAS) è stata incaricata dal Ministero* per dare supporto operativo agli Ambiti sociali nella stesura della scheda di progetto prevista dal PNRR e pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per questo, di concerto con l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali e con il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, la Fondazione ha predisposto un Vademecum e delle slide con indicazioni operative che declinano quanto previsto dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023.

LEGGI IL VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PROGETTO

Parallelamente, l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali ha emanato un Regolamento per la concessione di patrocini ai percorsi di alta formazione o preparazione all’attività di Supervisore professionale.

I percorsi formativi accademici per diventare supervisori

Esistono molti percorsi formativi rivolti a chi desidera acquisire strumenti e competenze per svolgere al meglio il ruolo di supervisore. L’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali ha scelto di concedere il patrocinio solo ai corsi presentati direttamente da una Università o da un soggetto autorizzato alla formazione continua, in collaborazione con una Università (LEGGI IL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI PER PERCORSI FORMATIVI SUPERVISORI)

Di seguito elenchiamo alcuni percorsi accademici presenti in Lombardia e in regioni limitrofe.

Corso di Alta Formazione in “Supervisione per i Servizi sociali” organizzato da Erikson con l’Università Cattolica di Milano, patrocinio CNOAS.

Master di I Livello in “Teorie e tecniche della supervisione professionale e organizzativa nei servizi sociali” organizzato dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca in collaborazione con l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) di Milano.

Master di I Livello in “Supervisione per i servizi sociali e sociosanitari (MASSS)” organizzato dall’Università del Piemonte Orientale, Patrocinio CROAS Piemonte.

Master di I e II Livello in “Formazione alla Supervisione in Servizio Sociale“, organizzato dall’Università di Verona, patrocinio CNOAS e CROAS Veneto.

 


* La competenza in merito al LEPS Supervisione è del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale).

Il Ministero ha ravvisato la necessità di supporto tecnico al fine di promuovere e monitorare questa linea di attività e ha individuato nell’Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Nazionale (CNOAS), l’ente che rappresenta la professionalità caratterizzante i servizi sociali.

Il CNOAS ha stipulato una convenzione con la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali per le attività di supporto operativo, tra cui la redazione delle linee guida.

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