Ogni Assistente Sociale iscritto all’albo deve essere in regola con i seguenti adempimenti:
Area Riservata – dove aggiornare i propri dati anagrafici, lavorativi e formativi;
Pagamento – quota annuale da pagare entro il 31 marzo di ogni anno;
Obbligo formativo – conseguimento dei crediti formativi e deontologici;
Assicurazione Professionale – obbligatoria i liberi professionisti in possesso di Partita IVA;
PEC – indirizzo di posta elettronica certificata intestata al singolo professionista.
In caso di pensionamento, l’Assistente Sociale può rimanere iscritto all’albo e può chiedere l’esonero parziale dei crediti formativi;
In caso di trasferimento, l’Assistente Sociale deve essere iscritto nel CROAS della regione in cui ha portato la residenza;
In caso di trasferimento all’estero, l’Assistente Sociale può rimanere iscritto all’albo e può chiedere l’esonero parziale dei crediti formativi;
In caso di interruzione dell’attività professionale, l’Assistente Sociale deve chiedere la cancellazione dall’albo;
In caso di re-iscrizione all’albo, l’Assistente Sociale deve possedere i requisiti necessari all’iscrizione al momento della richiesta;
Ricordiamo che l'esercizio dell’attività professionale in assenza di iscrizione all’albo si configura come reato di esercizio abusivo della professione.
L’Assistente Sociale che non adempie ad uno o più degli obblighi previsti incorre nelle violazioni previste dall’art. 26 del Regolamento di Funzionamento del procedimento disciplinare locale “Violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell’Ordine professionale”
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