Adottata nel 2011 dal Consiglio d’Europa, ratificata dall’Italia nel 2013 ed entrata ufficialmente in vigore a livello internazionale nel 2014, la Convenzione di Istanbul rappresenta una pietra miliare giuridica e sociologica nel contrasto alla violenza di genere. Questo trattato è il culmine di un lungo percorso storico, politico e giudiziario iniziato a metà degli anni Novanta, nato dalla consapevolezza dell’inefficacia delle sole leggi nazionali e dall’assenza di uno strumento internazionale vincolante a fronte di dati drammatici in tutta Europa.
La Convenzione si configura come il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a proteggere le donne da ogni forma di violenza. Il testo compie una rivoluzione culturale: la violenza non è più considerata come un impulso patologico individuale o un “raptus”, ma viene definita come il prodotto di rapporti di potere storicamente diseguali tra uomini e donne, riconoscendola come una grave violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione strutturale.
I 4 Pilastri Operativi (Le “Quattro P”)
L’intera impalcatura del trattato impone agli Stati firmatari responsabilità legali precise, declinate su quattro assi fondamentali:
- Prevenzione: Promuovere il mutamento dei comportamenti socioculturali, l’educazione alla parità e la sensibilizzazione per sradicare pregiudizi, costumi e stereotipi di genere.
- Protezione: Garantire supporto concreto alle vittime attraverso una rete di servizi specializzati, case rifugio stabili, tutele legali tempestive e assistenza psicologica.
- Perseguimento dei reati: Assicurare la certezza della pena, l’introduzione di reati specifici (come lo stalking, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili) e la definizione del consenso liberamente prestato, attraverso procedure giudiziarie rapide e non vittimizzanti.
- Politiche integrate: Attuare un coordinamento sistemico e strutturato tra istituzioni, forze dell’ordine, magistratura, servizi sociali e centri antiviolenza, poiché nessuna azione isolata può essere efficace.
Il Monitoraggio del GREVIO e il Contesto Italiano
Per verificare l’effettiva applicazione del trattato è stato istituito il GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence), il comitato di esperti indipendenti incaricato di valutare la conformità delle leggi e delle prassi operative dei vari Paesi.
L’ultimo rapporto del GREVIO sull’Italia (pubblicato a dicembre 2025 relativamente al quinquennio 2020-2025) ha evidenziato un quadro a chiaroscuri:
| Traguardi Raggiunti in Italia | Criticità e Carenze Strutturali |
|---|---|
| Evoluzione normativa del “Codice Rosso” | Carenze strutturali e instabilità nei fondi per le case rifugio |
| Obbligo di magistrati e procuratori dedicati in via esclusiva ai reati di genere | Alto tasso di archiviazione per le denunce di violenza domestica |
| Approvazione della legge sulla raccolta dei dati statistici di genere | Resistenze culturali e persistenza della vittimizzazione secondaria |
| Linee guida nazionali per la formazione continua degli operatori | Disomogeneità territoriale nell’accesso ai servizi di protezione |
Il rapporto solleva un forte allarme sulla vittimizzazione secondaria, intesa come lo stigma sociale e istituzionale che colpisce la donna all’interno delle aule di tribunale, nei servizi e nei media, trasformando la vittima da soggetto da tutelare a soggetto sotto accusa.
L’Impatto sulla Professione dell’Assistente Sociale
La Convenzione di Istanbul ha ridefinito profondamente l’operatività delle assistenti sociali e degli assistenti sociali, rafforzando gli obblighi legali, professionali ed etici. Il monitoraggio del GREVIO e le evoluzioni normative interpellano la professione su nodi cruciali:
- Distinzione tra Violenza e Conflittualità
Nelle situazioni di separazione e affidamento dei minori, è mandato professionale imprescindibile non confondere mai la violenza domestica con il conflitto di coppia. La violenza è asimmetria e sopraffazione; trattarla come una conflittualità significa neutralizzare la responsabilità del maltrattante e amplificare il rischio di vittimizzazione secondaria.
- Divieto di Mediazione e Autodeterminazione
In piena coerenza con l’articolo 48 della Convenzione, l’assistente sociale è chiamata a vietare o evitare pratiche di mediazione civile o penale laddove sia presente violenza. L’intervento deve essere orientato al rispetto dei tempi e dell’autodeterminazione della donna, supportando il suo percorso di fuoriuscita dalla violenza senza imposizioni o giudizi.
- Integrazione nelle Reti Territoriali
Il lavoro del servizio sociale non può essere isolato. È necessaria un’integrazione sistemica con i Centri Antiviolenza (CAV), le forze dell’ordine e la magistratura, valorizzando le competenze specialistiche del privato sociale e costruendo progetti di protezione personalizzati.
- Sinergia con il Codice Deontologico
Questi principi trovano una perfetta sponda nel Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, che impone il dovere di contrastare ogni forma di discriminazione, oppressione e violenza, ponendo la dignità della persona, la tutela dei diritti umani e l’autodeterminazione come fari dell’agire professionale.
Conclusioni e Prospettive Future
A tredici anni dalla firma della Convenzione, molto è stato fatto sul piano normativo e procedurale, ma la strada per un reale rinnovamento culturale è ancora lunga. Il contrasto alla violenza di genere non può esaurirsi nella pur necessaria risposta emergenziale o giudiziaria. Sfida comune — delle istituzioni, dei professionisti e della società civile — è investire risorse stabili, promuovere la ricerca e implementare nuovi strumenti preventivi, affinché la parità di genere diventi una realtà concreta in ogni ambito della vita: personale, lavorativa, sociale, politica e istituzionale.