La Convenzione di Instanbul: un modello internazionale di prevenzione e tutela contro la violenza sulle donne

Adottata nel 2011 dal Consiglio d’Europa, ratificata dall’Italia nel 2013 ed entrata ufficialmente in vigore a livello internazionale nel 2014, la Convenzione di Istanbul rappresenta una pietra miliare giuridica e sociologica nel contrasto alla violenza di genere. Questo trattato è il culmine di un lungo percorso storico, politico e giudiziario iniziato a metà degli anni Novanta, nato dalla consapevolezza dell’inefficacia delle sole leggi nazionali e dall’assenza di uno strumento internazionale vincolante a fronte di dati drammatici in tutta Europa.

La Convenzione si configura come il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a proteggere le donne da ogni forma di violenza. Il testo compie una rivoluzione culturale: la violenza non è più considerata come un impulso patologico individuale o un “raptus”, ma viene definita come il prodotto di rapporti di potere storicamente diseguali tra uomini e donne, riconoscendola come una grave violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione strutturale.

 

I 4 Pilastri Operativi (Le “Quattro P”)

L’intera impalcatura del trattato impone agli Stati firmatari responsabilità legali precise, declinate su quattro assi fondamentali:

  • Prevenzione: Promuovere il mutamento dei comportamenti socioculturali, l’educazione alla parità e la sensibilizzazione per sradicare pregiudizi, costumi e stereotipi di genere.
  • Protezione: Garantire supporto concreto alle vittime attraverso una rete di servizi specializzati, case rifugio stabili, tutele legali tempestive e assistenza psicologica.
  • Perseguimento dei reati: Assicurare la certezza della pena, l’introduzione di reati specifici (come lo stalking, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili) e la definizione del consenso liberamente prestato, attraverso procedure giudiziarie rapide e non vittimizzanti.
  • Politiche integrate: Attuare un coordinamento sistemico e strutturato tra istituzioni, forze dell’ordine, magistratura, servizi sociali e centri antiviolenza, poiché nessuna azione isolata può essere efficace.

 

Il Monitoraggio del GREVIO e il Contesto Italiano

Per verificare l’effettiva applicazione del trattato è stato istituito il GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence), il comitato di esperti indipendenti incaricato di valutare la conformità delle leggi e delle prassi operative dei vari Paesi.

L’ultimo rapporto del GREVIO sull’Italia (pubblicato a dicembre 2025 relativamente al quinquennio 2020-2025) ha evidenziato un quadro a chiaroscuri:

 

Traguardi Raggiunti in Italia Criticità e Carenze Strutturali
Evoluzione normativa del “Codice Rosso” Carenze strutturali e instabilità nei fondi per le case rifugio
Obbligo di magistrati e procuratori dedicati in via esclusiva ai reati di genere Alto tasso di archiviazione per le denunce di violenza domestica
Approvazione della legge sulla raccolta dei dati statistici di genere Resistenze culturali e persistenza della vittimizzazione secondaria
Linee guida nazionali per la formazione continua degli operatori Disomogeneità territoriale nell’accesso ai servizi di protezione

 

Il rapporto solleva un forte allarme sulla vittimizzazione secondaria, intesa come lo stigma sociale e istituzionale che colpisce la donna all’interno delle aule di tribunale, nei servizi e nei media, trasformando la vittima da soggetto da tutelare a soggetto sotto accusa.

 

L’Impatto sulla Professione dell’Assistente Sociale

La Convenzione di Istanbul ha ridefinito profondamente l’operatività delle assistenti sociali e degli assistenti sociali, rafforzando gli obblighi legali, professionali ed etici. Il monitoraggio del GREVIO e le evoluzioni normative interpellano la professione su nodi cruciali:

  1. Distinzione tra Violenza e Conflittualità

Nelle situazioni di separazione e affidamento dei minori, è mandato professionale imprescindibile non confondere mai la violenza domestica con il conflitto di coppia. La violenza è asimmetria e sopraffazione; trattarla come una conflittualità significa neutralizzare la responsabilità del maltrattante e amplificare il rischio di vittimizzazione secondaria.

  1. Divieto di Mediazione e Autodeterminazione

In piena coerenza con l’articolo 48 della Convenzione, l’assistente sociale è chiamata a vietare o evitare pratiche di mediazione civile o penale laddove sia presente violenza. L’intervento deve essere orientato al rispetto dei tempi e dell’autodeterminazione della donna, supportando il suo percorso di fuoriuscita dalla violenza senza imposizioni o giudizi.

  1. Integrazione nelle Reti Territoriali

Il lavoro del servizio sociale non può essere isolato. È necessaria un’integrazione sistemica con i Centri Antiviolenza (CAV), le forze dell’ordine e la magistratura, valorizzando le competenze specialistiche del privato sociale e costruendo progetti di protezione personalizzati.

  1. Sinergia con il Codice Deontologico

Questi principi trovano una perfetta sponda nel Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, che impone il dovere di contrastare ogni forma di discriminazione, oppressione e violenza, ponendo la dignità della persona, la tutela dei diritti umani e l’autodeterminazione come fari dell’agire professionale.

 

Conclusioni e Prospettive Future

A tredici anni dalla firma della Convenzione, molto è stato fatto sul piano normativo e procedurale, ma la strada per un reale rinnovamento culturale è ancora lunga. Il contrasto alla violenza di genere non può esaurirsi nella pur necessaria risposta emergenziale o giudiziaria. Sfida comune — delle istituzioni, dei professionisti e della società civile — è investire risorse stabili, promuovere la ricerca e implementare nuovi strumenti preventivi, affinché la parità di genere diventi una realtà concreta in ogni ambito della vita: personale, lavorativa, sociale, politica e istituzionale.

 

Condividi: