Il nuovo Regolamento per la Formazione Continua degli e delle Assistenti Sociali, in vigore dal 15 settembre 2026, lo scrive senza giri di parole: la formazione continua è una componente costitutiva dell’identità professionale, non un accessorio della carriera. Non serve a “mettersi in regola” con l’Ordine, serve a garantire prestazioni qualificate, coerenti con l’evoluzione dei bisogni sociali e dei contesti in cui lavoriamo ogni giorno. È una responsabilità verso le persone che accompagniamo, prima ancora che verso il nostro Albo.
Gli obblighi
- 60 crediti formativi da acquisire ogni triennio, di cui almeno 15 deontologici;
- Per i neoiscritti, l’obbligo si riduce proporzionalmente in base all’anno di iscrizione: 40 crediti, in caso di iscrizione nel primo anno del triennio formativo; 20 crediti, se ci iscrive nel secondo anno; qualora si effettui l’iscrizione nel terzo anno, l’obbligo formativo decorre dal triennio formativo successivo;
- I crediti eccedenti non sono trasferibili al triennio successivo. Chi resta sotto soglia, avendo comunque raggiunto almeno 2/3 dei crediti dovuti, oppure 60 o più crediti senza il minimo deontologico, può recuperare quelli mancanti nel primo anno del triennio formativo seguente.
Più esperienze riconosciute
Corsi e seminari restano il canale principale, ma accanto trovano spazio la supervisione professionale, la formazione sul campo, i corsi FAD, la partecipazione a questionari di interesse per la professione.
Il Regolamento non pensa solo alla partecipazione passiva a un corso, ma riconosce come attività formativa anche l’essere docenti universitari, relatori ad eventi formativi, supervisori, autori di pubblicazioni o tutor di tirocinio. Chi produce conoscenza per la professione, la sta anche esercitando.
Gli esoneri
Formarsi è un obbligo professionale, ma il Regolamento non ignora che esistono periodi in cui le condizioni personali o professionali ne limitano la possibilità. Maternità e paternità, malattia o infortunio, disabilità personale, interruzione dell’attività professionale, trasferimento all’estero, incarichi elettivi o sindacali: per ciascuna di queste situazioni e altre situazioni previste dal Regolamento è previsto un esonero, calcolato in proporzione alla durata dell’impedimento.
Qualità dell’offerta
Una delle novità più significative riguarda chi la formazione la eroga. Il triennio 2026-2028 introduce un sistema sperimentale di rating: saranno gli stessi partecipanti a valutare la qualità degli eventi accreditati. Non basta più organizzare un corso, bisogna rispondere a un giudizio diffuso, costruito dal basso, da chi la formazione la vive in sala o davanti a uno schermo.
Difendere la qualità della formazione continua significa difendere la credibilità dell’intera categoria professionale.
Regolamento per la Formazione Continua