Indicazioni per i crediti
Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-23 ha stabilito che la Supervisione del personale dei servizi sociali è un Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS) da garantire su tutto il territorio nazionale.
La supervisione è una delle attività formative che possono essere accreditate ai fini della formazione continua degli assistenti sociali, ma è necessario che gli enti formativi seguano le indicazioni contenute nel Regolamento (pag. 14).
Ecco la sintesi delle indicazioni principali:
- gli assistenti sociali che partecipano a percorsi di supervisione con il ruolo di supervisionati hanno il riconoscimento dei crediti SOLO se il percorso di supervisione è stato accreditato ex ante dall’ente formatore. Inoltre, come sempre, anche per questo tipo di attività occorre che l’assistente sociale si presente all’80% del tempo totale.
- l’ente che presenta la richiesta di accreditamento deve fare richieste separate per ogni tipologia di supervisione. Infatti, ciascuna tipologia prevede una diversa attribuzione di crediti e un diverso numero massimo di crediti per il triennio.
Ricordiamo che i tre tipi di supervisione previsti dal Regolamento per la Formazione Continua sono:
a) individuale,
b) gruppo monoprofessionale (solo aa.ss.) con supervisore a.s.,
c) altro (gruppo multiprofessionale con supervisore as, gruppo monoprofessionale con supervisore non as, gruppo multiprofessionale con supervisore non as). - per la supervisione individuale che viene fruita – in tempi diversi ma con le stesse modalità – da più assistenti sociali appartenenti alla stessa organizzazione, è sufficiente che l’ente faccia un’unica richiesta di accreditamento indicando il nome del supervisore, il numero delle ore e la prima data. Per esempio: l’Ufficio di Piano “XX” accredita un percorso di supervisione individuale di x ore a partire dal giorno y con il Supervisore YYY; a questo evento viene riconosciuto un ID che sarò lo stesso per ogni partecipante, anche se l’evento si svolgerà ovviamente in giorni e orari diversi per ogni assistente sociale.
L’unica differenza è se la supervisione è effettuata in presenza oppure on line. Nel primo caso, l’ente rilascia un attestato e il caricamento sull’area riservata dalla piattaforma CNOAS è cura dell’assistente sociale supervisionato. Nel secondo caso, l’ente registra le presenze su un apposito file excel e lo trasmette alla Segreteria dell’Ordine per il caricamento sulla piattaforma del CNOAS. - per la supervisione di gruppo, se un medesimo ente organizza lo stesso tipo di supervisione con le stesse modalità e lo stesso Supervisore, ma rivolgendolo a gruppi di operatori diversi, è sufficiente accreditare solo un percorso e considerare quelli successivi come repliche del primo. Per esempio: l’Ufficio di Piano “XX” organizza un percorso di supervisione di gruppo con il Supervisore YY che prevede x incontri di x ore a partire dal giorno x per gli assistenti sociali dell’area anziani e poi per gli assistenti sociali dell’area adulti; il secondo percorso di supervisione viene considerata una replica del primo, anche se i contenuti portati dai partecipanti saranno ovviamente inerenti a due aree diverse. Nel programma occorrerà specificare che le modalità e la durata del percorso sono le stesse e specificare quali sono i diversi destinatari delle repliche.
Attenzione però a non confondere le tipologie di supervisione! Per essere considerata una replica, occorre che la tipologia sia la stessa (quindi o la tipologia b “gruppo monoprofessionale con supervisore as” oppure la tipologia c).
Come già indicato nel punto precedente, l’unica differenza è se la supervisione è effettuata in presenza oppure on line. Nel primo caso, l’ente rilascia un attestato e il caricamento sull’area riservata dalla piattaforma CNOAS è cura dell’assistente sociale supervisionato. Nel secondo caso, l’ente registra le presenze su un apposito file excel e lo trasmette alla Segreteria dell’Ordine per il caricamento sulla piattaforma del CNOAS. - chi svolge il ruolo di supervisore (NON di supervisionato) può richiedere il riconoscimento dei crediti per questa attività lavorativa presentando richiesta ex post.
Queste sono le principali indicazioni per gli enti formatori e gli assistenti sociali. Di seguito spieghiamo il ruolo della Fondazione Nazionale nel supporto all’implementazione di questo Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali.
Chi è tenuto alla supervisione?
Il supporto della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali
Il Piano sociale nazionale ha previsto che la supervisione venga finanziata in modo strutturale attraverso il Fondo Sociale Nazionale. In questa fase di partenza, verranno utilizzate anche le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali (FNAS) è stata incaricata dal Ministero* per dare supporto operativo agli Ambiti sociali nella stesura della scheda di progetto prevista dal PNRR e pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per questo, di concerto con l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali e con il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, la Fondazione ha predisposto un Vademecum e delle slide con indicazioni operative che declinano quanto previsto dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023.
LEGGI IL VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PROGETTO
Parallelamente, l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali ha emanato un Regolamento per la concessione di patrocini ai percorsi di alta formazione o preparazione all’attività di Supervisore professionale.
LEGGI IL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI PER PERCORSI FORMATIVI SUPERVISORI
Segnaliamo che l’Università del Piemonte Orientale ha creato un Master di I Livello, patrocinato dal Croas Piemonte, per la “Supervisione per i servizi sociali e sociosanitari (MASSS)“.
Aver inserito la Supervisione tra i LEPS è un grande risultato per la professione, atteso da anni. Una condizione importante per offrire al personale dei servizi sociali, assistenti sociali in primis, quel “supporto alla globalità dell’intervento professionale”, quell’accompagnamento al “processo di pensiero” e “rivisitazione dell’azione professionale” necessario a “sostenere e promuovere l’operatività complessa, coinvolgente, difficile degli operatori” (pag. 54 Piano nazionale).
* La competenza in merito al LEPS Supervisione è del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale).
Il Ministero ha ravvisato la necessità di supporto tecnico al fine di promuovere e monitorare questa linea di attività e ha individuato nell’Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Nazionale (CNOAS), l’ente che rappresenta la professionalità caratterizzante i servizi sociali.
Il CNOAS ha stipulato una convenzione con la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali per le attività di supporto operativo, tra cui la redazione delle linee guida.